TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
§ 21 - Degli istituti di vigilanza e di investigazione privata

Salvo quanto dispone il regio decreto legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'art. 133 della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio.
Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.


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