TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
§ 21 - Degli istituti di vigilanza e di investigazione privata

Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall'art. 134 della legge stessa.


Indietro

Stampa questa pagina