TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
§ 20 - Delle guardie particolari

Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'articolo 42 della legge e dall'art. 71 del presente regolamento.
La licenza di porto d'armi, a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane fa qualità di guardia particolare giurata.


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