TITOLO IV -
Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
§ 20 -
Delle guardie particolari
Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'articolo 42 della legge e dall'art. 71 del presente regolamento.
La licenza di porto d'armi, a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane fa qualità di guardia particolare giurata.