TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
§ 20 - Delle guardie particolari

Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria.


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