TITOLO IV -
Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
§ 20 -
Delle guardie particolari
Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal Prefetto su domanda del concessionario.
Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata sono dispensati dal portare la divisa od il distintivo, quando sono adibiti esclusivamente a servizi di investigazione.
Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento.