TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
§ 20 - Delle guardie particolari

Quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso.


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