TITOLO IV -
Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
§ 20 -
Delle guardie particolari
Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni, che le guardie particolari sono chiamate a custodire, siano posti nel territorio di province diverse, è necessario il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia.
Il giuramento è prestato presso uno dei pretori, nei cui mandamenti siano i beni da custodire.