TITOLO IV -
Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
§ 20 -
Delle guardie particolari
Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia particolare essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi.
Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.