TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
§ 20 - Delle guardie particolari

Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia particolare essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi.
Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.


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