TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
§ 20 - Delle guardie particolari

Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge, il Prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione.
Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al pretore giuramento con la seguente formula:
"Giuro che sarò fedele al Re Imperatore e ai suoi reali e imperiali successori; che osserverò lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.
"Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili con i doveri dei mio ufficio".
Il pretore attesta, in calce al decreto del Prefetto, del prestato giuramento.
La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento.


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