TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 18 -
Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori
Devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 127 della legge i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili.
Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti ed i commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.