TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 18 - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori

L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente (1) .
Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.
Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.

------
(1) Comma modificato dall'art. 16, DLGS 31/3/1998 n. 12.


Indietro

Stampa questa pagina