TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 18 - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori

La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.
In caso di trasferimento o di trapasso del l'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.


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