TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 18 - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori

Nessuna divisa o uniforme può essere adottata per le bande musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal Prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare.
Il Prefetto provvede, sentito il comando della divisione militare.
Ogni successiva variante all'uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del Prefetto.
E' in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma.


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