TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 17 - Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari

Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto, iscritte come case di spedizione nel registro dell'ufficio provinciale delle corporazioni, ed accreditate presso pubbliche amministrazioni.
All'uopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato della amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.


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