TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 17 -
Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari
I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.