TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 17 - Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari

Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura dell'agente contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuite all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.


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