TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 17 -
Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari
L'agente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta libera, all'autorità di pubblica sicurezza la nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.