TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 17 -
Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari
(1)
Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 156, DLGS 1/9/1993 n. 385 come modificato dall'art. 36, DLGS 4/8/1999 n. 342.