TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 17 -
Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari
L'autorità di pubblica sicurezza, nel rilasciare la licenza per ulteriore esercizio di agenzia di pegno, deve fissare il limite massimo del tasso dell'interesse e degli eventuali diritti accessori in ragione d'anno che l'agente può percepire, facendolo anche risultare nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dell'agenzia, a termini dell'art. 120 della legge.