TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 17 - Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari

Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dell'art. 115 della legge, sono tenuti ad esibire la licenza alla autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono.
L'autorità locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.


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