TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 17 - Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari

Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il collocamento di nutrici, devono sottoporsi alla vigilanza tecnica del medico provinciale, il quale può prescrivere speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica.


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