TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 17 - Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari

Non può rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando si voglia trattare una attività di cui si occupano per legge esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali.


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