TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 17 - Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari

Non sono soggetti alla disciplina dell'articolo 115 della legge le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349 e, in genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.


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