TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 16 - Delle tipografie e delle arti affini, e della esposizione di manifesti e avvisi al pubblico

La licenza di cui all'art. 113 della legge è richiesta per tutti i comuni nei quali il manoscritto o stampato deve essere affisso o distribuito, ancorché il richiedente sia già munito del certificato di iscrizione quale distributore o venditore di stampe.
Per gli avvisi di carattere commerciale da affiggersi o da distribuirsi in più comuni è sufficiente la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati. In tal caso, l'avviso deve recare a stampa, in ogni esemplare, gli estremi dell'autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza e deve essere comunicato alla autorità di pubblica sicurezza dei comuni dove si vuole distribuire o affiggere, almeno ventiquattr'ore prima dell'affissione o della distribuzione.
E' in facoltà dei Questori, cui deve essere data immediata notizia dalla autorità di pubblica sicurezza predetta, di vietarne l'affissione o la distribuzione, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.


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