TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 16 - Delle tipografie e delle arti affini, e della esposizione di manifesti e avvisi al pubblico

Per amministrazioni pubbliche, a termine dell'art. 113 della legge, s'intendono le amministrazioni dello Stato, quelle degli enti ausiliari dello Stato, enti pubblici locali e parastatali, e quelle dei concessionari dei pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti al proprio ufficio.
Non occorre la licenza contemplata dal citato art. 113 per gli avvisi la cui pubblicazione è richiesta dalla legge o viene eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria o di un'amministrazione dello Stato, come, ad esempio, i listini ufficiali di borsa, i manifesti recanti le situazioni riassuntive degli istituti di credito, e gli avvisi per la pubblicità di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.


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