TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 16 -
Delle tipografie e delle arti affini, e della esposizione di manifesti e avvisi al pubblico
Per l'esecuzione dell'art. 113 della legge, ogni stampato o manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preventivamente presentato in duplice esemplare all'autorità locale di pubblica sicurezza, che vi appone il visto, la data, il bollo di ufficio e la firma.
Uno degli esemplari è consegnato al concessionario, che appone la firma sull'altro da conservarsi in ufficio.