TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 16 -
Delle tipografie e delle arti affini, e della esposizione di manifesti e avvisi al pubblico
Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli altri oggetti indicati nell'art. 112 della legge può essere disposto anche quando il fatto non rivesta carattere di reato.
Trascorso il termine di tre mesi dal sequestro, si può procedere alla distruzione del materiale sequestrato.