TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 - Degli esercizi pubblici

La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno. (1)
Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa.

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(1) Comma sostituito dall'art. 2, DPR 28/5/2001 n. 311.


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