TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 - Degli esercizi pubblici

La disposizione dell'art. 109 della legge circa l'obbligo della esibizione della carta d'identità non si applica alle case od istituti di cura.
I titolari di dette case sono però obbligati alla tenuta di uno speciale registro ed alla notifica all'autorità di pubblica sicurezza delle persone ricoverate.
S'intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche.


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