TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 - Degli esercizi pubblici

Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza, purché presenti preventivamente all'autorità locale di pubblica sicurezza una dichiarazione scritta dalla quale risulti:
a) da quali fondi sia ricavato il vino;
b) l'estensione dei medesimi;
c) la quantità media del prodotto annuo e la parte di esso destinata alla minuta vendita;
d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita.
Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli artt. 16, 96 e 101 della legge e 185 e 186 del presente regolamento.


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