TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 - Degli esercizi pubblici

La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, quindici giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito.
La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di quindici giorni.
Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco.


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