TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 -
Degli esercizi pubblici
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l'accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.