TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 -
Degli esercizi pubblici
Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: "contiene alcole in quantità superiore al 21 per cento del volume".