TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 - Degli esercizi pubblici

Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all'art. 89 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purché le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; né alle farmacie, purché la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.


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