TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 -
Degli esercizi pubblici
Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui alI'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre (1) .
Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.
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(1) Comma modificato dall'art.7, L 11/5/1981 n. 213.