TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 - Degli esercizi pubblici

In tutti i casi in cui la commissione provinciale, provvedendo su richiesta di privati, ritenga indispensabile procedere ad accertamenti sopra luogo, le spese relative sono a carico della parte richiedente.
Di regola, i sopralluoghi sono eseguiti da un membro della commissione a ciò appositamente designato di volta in volta dal presidente.


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