TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 - Degli esercizi pubblici

Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.
Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giuochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza.


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