TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 -
Degli esercizi pubblici
La domanda per ottenere l'autorizzazione del Prefetto per la anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici deve essere motivata.
Ove il Prefetto accolga la domanda, deve indicare in quali ore, entro i limiti dell'anticipazione o della protrazione di orario, debba essere esclusa la vendita o il consumo delle bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge.