TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 - Degli esercizi pubblici

Nell'esprimere il proprio voto sulle domande di esercizio di vendita al minuto e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi specie, la commissione deve tener conto della natura dell'esercizio, del genere della clientela che potrà frequentarlo, del grado di diffusione dell'alcolismo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel comune, nella frazione o nel quartiere della città in cui l'esercizio stesso è situato o si chiede di aprirlo o trasferirlo.


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