TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 - Degli esercizi pubblici

Non sono compresi nel rapporto di cui all'art. 9 della legge:
a) gli alberghi, le locande e le pensioni, a condizione che la somministrazione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere sia fatta di regola a chi vi alloggia;
b) gli esercizi pubblici annessi ai teatri, purché non vi sia obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto dall'interno e durante lo spettacolo e purché rimanga esclusa la vendita al l'esterno. Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi annessi alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici;
c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai porti di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie, con ingresso soltanto dall'interno;
d) i pubblici esercizi da aprirsi nelle stazioni ferroviarie e tramviarie isolate e lontane dallo abitato, sempre che tali condizioni siano riconosciute dalla commissione provinciale;
e) i pubblici esercizi temporanei indicati nelI'art. 10 della legge.


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