TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 -
Degli esercizi pubblici
Per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso comune non diviso in frazioni, è necessario l'assenso del Questore; nel caso che l'esercente sia altresì munito dell'autorizzazione stabilita dall'art. 89 della legge, l'assenso è dato dal Prefetto. In entrambi i casi deve essere sentito il parere della commissione provinciale contro l'alcolismo.
Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamento nella specie dell'esercizio o di ampliamenti o di trasformazioni nei locali.
L'assenso può essere accordato soltanto in seguito a verifica dei locali da parte dell'ufficiale sanitario e può essere negato per ragioni di ordine, di sicurezza pubblica o di igiene, ovvero qualora il trasferimento o le trasformazioni proposte possano favorire la diffusione dell'alcolismo.
L'autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare la licenza o l'autorizzazione, ove lo esercente senza l'assenso ovvero contro il divieto dell'autorità stessa, trasferisca o trasformi i locali dell'esercizio, restando salva, in ogni caso, l'applicazione delle pene incorse.