TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 -
Degli esercizi pubblici
Nei comuni o nelle frazioni di comune, nei quali siano superati i rapporti stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'art. 95 della legge, non può essere accordata alcuna nuova licenza per apertura di altri esercizi.
Si considera come nuova licenza quella richiesta da persona che voglia aprire un nuovo esercizio, oppure trasferire un esercizio esistente da una ad altra frazione dello stesso comune, ovvero da persona che, essendo incorsa nella revoca di una precedente licenza, domandi successivamente di riattivare l'esercizio.