TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 - Degli esercizi pubblici

La commissione provinciale, di cui all'art. 91 della legge, è composta:
a) del Prefetto, che la nomina, la convoca e la presiede;
b) di un consigliere di prefettura;
c) di un membro designato dal consiglio provinciale delle corporazioni;
d) di un membro designato dal consiglio provinciale di sanità;
e) del medico provinciale;
f) di un rappresentante degli esercenti designato dai sindacati locali riconosciuti;
g) di un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore a commissario;
h) di un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo.
Un funzionario di pubblica sicurezza od un impiegato di polizia, esercita le funzioni di segretario della commissione.
Tutti i membri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed e), durano in carica due anni e possono essere riconfermati, purché nel biennio precedente non siano mancati, per qualsiasi causa, a più della metà delle sedute non siano mancati, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
Per la legalità dell'adunanza è necessario l'intervento di almeno tre membri, dei quali uno sia il medico provinciale o il membro designato dal consiglio provinciale di sanità.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.


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