TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 - Degli esercizi pubblici

Per ottenere l'autorizzazione speciale del Prefetto prescritta dall'art. 89 della legge, il richiedente deve provare di essere già munito della licenza di esercizio.
Per la vendita al minuto di sole bevande ultralcoliche, la licenza è rilasciata dal Prefetto contemporaneamente alla autorizzazione.


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