TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 - Degli esercizi pubblici

Non è considerata vendita ambulante di bevande alcooliche, ai sensi dell'art. 87 della legge, quella che si compie dagli esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle navi, negli aeroporti e ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie od a quelle di automezzi appositamente costruite, al momento dell'arrivo o della partenza degli aeromobili o dei veicoli.


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