TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 15 - Degli esercizi pubblici

Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termini dell'art. 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza.
L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità.


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