TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 -
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all'art. 85 della legge per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonché l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
I progetti di mascherate collettive ed allegoriche devono essere preventivamente approvati dall'autorità di pubblica sicurezza.