TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 -
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
L'autorità locale di pubblica sicurezza può rifiutare il rilascio della licenza, di cui alI'art. 113 della legge, per l'affissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non siasi conseguita quella per la relativa rappresentazione.
Ogni mutamento nello spettacolo già annunziato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza.
Sono soggetti all'obbligo della licenza di cui all'art. 113 della legge, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche la esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene, o di ritratti di artisti e simili.
Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, I'autorità competente deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui, per decisione della commissione di revisione, debbano essere esclusi i minori degli anni 16, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione.
L'autorità stessa deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che, distaccate dal film, possano essere considerate ripugnanti o di crudeltà anche se a danno di animali, oppure di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche ed in genere scene che possano essere di incentivo al delitto.