TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Per gli effetti di cui all'art. 83 della legge, è richiesto il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che assiste allo spettacolo per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare a voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.


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