TITOLO III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
§ 14 -
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
Il funzionario e gli agenti di pubblica sicurezza del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 145, nonché di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all'art. 84 della legge e dalla licenza.